Art. 1.
(Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) è obbligatoria per gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti che esercitino effettivamente, sotto qualsiasi forma, anche organizzativa, una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi e non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
      2. Successivamente alla data di cui al comma 1, hanno facoltà di iscrizione all'ENPAF gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti, i quali, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgono una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi.
      3. Coloro che risultano già iscritti all'ENPAF alla data di cui al comma 1, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, possono mantenere l'iscrizione all'ente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2.